5. UGUAGLIANZA E DIRITTO DEL PIU’ MERITEVOLE

Situazione

Immagina d'essere un padre che, ad una svolta della vita, intenda donare ai figli il suo patrimonio.

 

Alternativa

In questa veste, tu sei però assillato da un grave dubbio morale. Devi distribuire quote uguali fra tutti i figli (SOLUZIONE A; ), oppure (naturalmente nei limiti posti dal codice civile a tutela della "successione legittima") devi premiare i figli "più meritevoli", conferendo a loro quote proporzionalmente maggiori che agli altri (SOLUZIONE B; )?

A

Va innanzitutto detto che nella questione paradossalmente confliggono due gratuità: la gratuità del donare e la gratuità dell'amore.

Certo la gratuità del donare non è in contrasto con la diversa grandezza dei doni elargiti, e quindi, anche se arbitrari fossero i criteri di selezione dei "meriti", tu non saresti moralmente censurabile.

Ma la gratuità dell'amore paterno è una e indivisibile, cioè si esercita sempre tutt'intera a favore di ognuno dei figli, e non tollera l'interferenza di differenziatrici valutazioni di merito. Insomma, poiché la decisione di donare deriva dall'amore, e dunque la gratuità dell'uno consegue dalla gratuità dell'altro, appare del tutto inapplicabile un qualsiasi criterio di giustizia retributiva secondo i "meriti".

B

I) Il rapporto padre-figlio può apparire sotto il segno del potere più che dell'amore. Da questo punto di vista, e nell'implicita supposizione che si tratti di un potere legittimato dall'oggettività del "bene" perseguito in un felice rapporto padre-figli (se al "bene" appartengono il procreare, l'allevare, l'educare, il sostenere e l'indirizzare) l'esigenza retributiva potrebbe rientrare in gioco.

La questione di fondo, a questo punto, è quali siano i "meriti" valutabili ai fini della giustizia retributiva in sede morale. Anzi, la questione è, più radicalmente, se vi siano "meriti".

Una questione analoga, sul piano politico e giuridico-costituzionale, è stata discussa nel dibattito statunitense sul trattamento preferenziale delle minoranze nell'ammissione alle università (la cosiddetta affirmative action). Ronald Dworkin applica a tal proposito la concezione del merito e della natura del soggetto morale, sostenuta da John Rawls.

Se, per esempio, si adotta il criterio di favorire nel sistema delle valutazioni per l'ammissione all'università l'appartenenza alla razza nera o ad altre minoranze, ciò non può considerarsi, secondo Dworkin, una violazione dei diritti di quei bianchi, che da questa procedura risultino penalizzati, come invece alcuni sostengono. Secondo costoro, il certamente desiderabile fine sociale di ridurre il carattere razziale della società americana qui confligge con i fondamentali diritti dell'individuo, e "il tener conto della razza è ingiusto poiché fa riferimento a un dato che è al di fuori del controllo della persona".

Dworkin risponde che "al di fuori del controllo della persona" non è solo la razza, ma lo è "la maggior parte degli standard generalmente usati per l'ammissione alle università, ivi inclusa l'intelligenza". Mentre è vero che le persone non scelgono la propria razza, "è anche vero che coloro i quali raggiungono punteggi bassi nei test attitudinali non scelgono i loro livelli d'intelligenza". Insomma, "ciò che conta come merito non può essere determinato in astratto, ma dipende da quelle qualità ritenute rilevanti per il fine sociale cui l'istituzione è preposta" (Michael J. Sandel, La giustizia e il bene, in AA. VV., Comunitarismo e liberalismo, a cura di Alessandro Ferrara, Editori Riuniti, Roma, 1992, pp. 5-8).

Una cosa risulta evidente dal dibattito. Nella pratica politico-giuridica il "merito" non definisce una qualità intrinseca, assolutamente considerata, della persona, ma la commisurazione di una qualità dell'individuo nella sua relazione funzionale con determinati obiettivi di ordine sociale. Del resto, anche nel caso del diritto penale, in cui si punisce un individuo come "responsabile" di una violazione della legge, e che, fondandosi appunto sulla "responsabilità", opera non su qualità "non scelte" ma su "scelte" di condotta, il "merito" non ha alcun significato morale, ma semplicemente un significato tecnico: esso definisce cioè un comportamento dell'individuo a cui, nell'economia del sistema normativo, posto a presidio di determinati obiettivi di ordine sociale, viene fatta corrispondere una prestabilita forma di compensazione repressiva della società.

Il rapporto padre-figli, considerato dal punto di vista del potere sociale del padre, non appartiene alla sfera della morale come pura eticità, effusione creativa dell'amore. Esso piuttosto appartiene alla sfera della morale come legalità. Si tratta qui non di una legalità giuridica, statualmente determinata, bensì di una regolamentazione socialmente utile dei rapporti delle forze nelle dinamiche interindividuali.

E' evidente allora che la disparità nella elargizione del dono paterno, nella pretesa di esercitare la giustizia distributiva , si giustifica sulla base di "meriti" definiti non per una loro assoluta qualità etica (secondo cui non sarebbero neppure reciprocamente comparabili), ma soltanto per la loro relativa funzionalità sociale.

Con una decisione di questo genere, nell'esercitare la tua paternità ti costituiresti come soggetto legale e non morale, ovvero come soggetto morale nel senso della legalità e non nel senso dell'eticità.

II) Altra cosa sarebbe se la giustizia retributiva venisse esercitata sulla base non dei "meriti", ma dei "bisogni".

In questo caso la giustificazione della ineguale ripartizione sarebbe una filosofia dell'amore , caratterizzata dal principio della "provvidenza".

E' questo un principio presente, in forme molto diverse, sia nella prospettiva religiosa (la teologia cristiana) sia nella prospettiva politica (il socialismo marxista) [Cfr. il Manuale, III, pp. 226-232].

Per la teologia cristiana, 'il termine "provvidenza" in sé esprime l'atto con cui Dio si prende cura' (Hans Küng, La giustificazione, trad. di T. Federici, Queriniana, Brescia 1969, p. 249), ovvero soccorre gratuitamente ogni singolo uomo nella particolare circostanzialità del suo bisogno di salvezza.

Nella concezione marxiana, lo sviluppo dell'organizzazione post-capitalistica dell'economia e della società porterà ad una condizione, in cui alla libera ripartizione del lavoro ("da ciascuno secondo la sua abilità") corrisponderà la libera ripartizione del prodotto ("a ciascuno secondo i suoi bisogni"): "Per sua natura, il diritto non può consistere che in una sola e medesima misura; ma gl'individui ineguali non possono essere misurati con un metro comune, se non in quanto li si consideri in astratto, sotto un particolare aspetto determinato, per esempio come lavoratori, che viene arbitrariamente isolato da ogni altra determinazione. In più: l'uno è sposato e l'altro no, l'uno ha più figli dell'altro [...] Perciò, a parità di lavoro e dunque a parità di partecipazione al fondo sociale di consumo, in effetti l'uno riceve più dell'altro, l'uno è più ricco dell'altro [...] Per evitare questi inconvenienti, il diritto deve essere non eguale ma ineguale" (K. Marx, Il programma di Gotha, [1875], in Ausgewählte Schriften, a cura di V. Adoratskij, in 2 voll., Ring-Verlag, Zürich 1934, II, pp. 571 e sgg.).

Nella teologia cristiana la giustizia divina (teodicea) e nella prospettiva marxista la giustizia sociale risultano per principio svincolate dal criterio della retributività.