MACHIAVELLI E LA FONDAZIONE DELLA
SCIENZA POLITICA
Il processo di formazione e di consolidamento
dello stato moderno è accompagnato da unintensa
riflessione teorica. Questa abbandona gradualmente
il quadro teorico medievale - caratterizzato dalla
visione delle "due città" e dal permanente
problema del rapporto fra potere politico e potere
religioso per volgersi alle grandi questioni politiche
della modernità: lorigine e il fondamento della
sovranità, il rapporto fra diritto naturale e diritto
positivo, la natura e i limiti dell'obbligo politico,
la pace, la guerra e le relazioni tra stati sovrani.
Seguiamo il tracciato di questa discussione nellepoca
che va dallUmanesimo all'elaborazione del giusnaturalismo
seicentesco, passando attraverso la lacerante esperienza
della Riforma, della Controriforma e delle guerre
di religione.
Attorno alla metà del Quattrocento,
consumata la visione universalistica medievale, il
dibattito politico nell'Umanesimo italiano si
concentra dapprima sul repubblicanesimo, in particolare
all'interno della città-stato italiana. Ma il declino
di questa, il peso crescente di sistemi autocratici
nel centro-nord e il riemergere dello stato feudale-monarchico
al sud spostano l'attenzione sul principe.
La descrizione del principe ideale,
delle sue virtù e della sua educazione e formazione
è retta da un ideale pacifista, che prescrive al principe
di essere giusto e moderato, di ispirarsi a prudenza
e liberalitas, di circondarsi di saggi consiglieri
e mantenere la pace. Così per esempio è tratteggiato
il sovrano ideale nei trattati di Platina (1421-1481),
Francesco Patrizi (1412-1494) e Giovanni Pontano (1426-1503):
il successo di un principe nella sua opera di governo
dipende perciò dalle virtù civili di cui è in possesso.
L'ottica di questi scrittori, attenta soprattutto
ai segni esteriori del potere, alla majestas del
principe e al cerimoniale è quella della corte, intesa
più come palcoscenico e nucleo di relazioni pubbliche
che come centro della decisione politica. Originale
è invece la laicità della prospettiva: la storia è
opera di forze terrene, e le virtù mondane del principe,
interamente secolarizzate, sono valutate solo per
i loro effetti pratici. L'attenzione alla figura del
principe, con i suoi risvolti etici e le sue virtù
peculiari prepara la riflessione di Machiavelli che
fa dell'individualità, della personalità di chi regge
lo stato, il fattore determinante della politica.
Niccolò Machiavelli inaugura una
rivoluzione metodologica, oltre che culturale, che
investe in pari misura la teoria politica, la storiografia
e la filosofia della storia. Il mondo umano e l'agire
politico sono da lui analizzati in una prospettiva
di rigorosa immanenza. La comprensione storica diviene
base per l'azione, per un'arte della politica che
trasformi consapevolmente la realtà; e la scienza
della politica, che dalla storia trae alimento, trova
nel riscontro fattuale della sua utilità, nellefficacia
dei mezzi da essa indicati in vista di fini concretamente
perseguibili, la sua ineludibile verifica. Sottratta
alla tradizionale funzione edificante di magistero
per la vita la storia viene ora posta al servizio
della politica, nella sua autonomia e con il suo realismo
e le sue necessità. Per comprendere le dinamiche che
regolano i fenomeni politici, sostiene Machiavelli,
occorre attenersi alla "verità effettuale
della cosa", quale essa è, vista frontalmente
e senza imbellettamenti; e l'agire politico va descritto
e analizzato qual è, con gli interessi, le necessità
e le asprezze che lo dominano, e non per come vorremmo
che fosse. Machiavelli stesso dichiara di aver tratto
i materiali della sua riflessione teorica dalla "perenne
lezione" della storia e dalla "lunga esperienza
delle cose moderne" accumulata nei quindici anni
trascorsi "a studio all'arte dello stato".
Il progetto di una scienza della
politica poggia in Machiavelli su un'antropologia
naturalistica: limmutabilità della natura umana,
la relativa costanza dei desideri, delle passioni
e dei comportamenti in ogni tempo e latitudine, consentono
di ridurre a unità le mutevoli vicende storiche, di
scoprirne le costanti, le ricorrenze. Il mondo, nota
Machiavelli, è sempre stato "ad uno medesimo
modo", e gli uomini camminano per lo più lungo
le vie già battute da altri.
Il sentimento della precarietà delle
istituzioni e in genere dell'instabilità e della mutevolezza
delle cose umane, che Machiavelli trae dai continui
rivolgimenti nell'Europa, nellItalia e nella
Firenze del tempo, mitiga però il suo naturalismo
mentre il concetto di fortuna introduce una
variabile di imprevedibilità. L'antropologia di Machiavelli
vede libertà e necessità, volontà soggettiva e determinazione
oggettiva intrecciarsi inscindibilmente, e la sua
scienza della politica sfuma perciò spesso in una
psicologia dell'agire politico: "La prima condizione
per governare l'uomo è quella di capire l'uomo".
Il concetto di necessità non implica una visione deterministica,
semmai indica ciò che è obiettivamente dato indipendentemente
dalla volontà e dal raggio d'azione di un uomo, di
un gruppo sociale, di uno stato. La libertà si esercita
in un contesto di interdipendenze, è limitata dalle
circostanze e dall'azione altrui, è circoscritta da
elementi in tutto o in parte indipendenti dalla nostra
volontà.
Machiavelli designa con fortuna
l'insieme degli eventi non prevedibili o determinabili
dalla volontà, con virtù ciò che rientra nell'agire
umano libero e consapevole, nella previdente intuizione
delle possibilità che si schiudono all'azione. Non
siamo né interamente arbitri delle nostre azioni né
interamente in balìa delle circostanze. La necessità
va addomesticata, la fortuna sfidata; le occasioni
vanno colte e modellate, le circostanze piegate attivamente
a proprio favore. La nostra azione può indirizzarsi
con successo là dove asseconda il corso delle cose.
La nozione di virtù compendia risorse diverse, che,
riunite, di norma attraggono la fortuna: tra esse,
la capacità di interpretare uomini e situazioni, lingegno
creativo, la razionalità, il coraggio, il realismo,
la prontezza. In politica chi è irresoluto finisce
travolto dagli eventi, mentre chi ha virtù sa prendere
decisioni tempestive, mutando rotta e atteggiamenti
non appena le circostanze lo richiedano.
Machiavelli instaura un coerente
nesso strumentale tra virtù e conseguimento del fine:
la virtù consiste perciò nell'adozione di mezzi idonei
a conseguire il fine. Anche il premio della virtù
politica è interamente mondano: la gloria, lonore,
il successo di un progetto. Così Machiavelli ribalta
molti aspetti del concetto umanistico di virtù e i
dettami del senso comune. La virtù politica del principe
è l'arte di conservare lo stato "corroborato
di buone leggi, di buone armi e di buoni esempi".
Occorreranno a tale scopo astuzia e fermezza destrezza
e coraggio: listintiva animalità della volpe
e del leone. Prudenza e giustizia, fortezza e temperanza,
magnanimità e liberalità varranno se conformi a tale
scopo, non più come virtù in se stesse, e andranno
praticate solo se non verranno a ledere l'immagine
di forza, di potenza, di ferrea determinazione del
principe. Al principe perciò, converrà essere temuto
più che amato, e farsi simulatore e dissimulatore:
il sovrano non è, secondo Machiavelli, tenuto a essere
giusto, grande o magnanimo, ma a conservare il potere.
Machiavelli non pone dunque il problema
della sovranità legittima: unico titolo per la legittimazione
del potere è il possesso di fatto. Lo stato è anzitutto
autorità, titolarità dell'imperio e del governo, potere
monopolistico di comando e di coercizione. Come virtù
e fortuna, anche forza e consenso svolgono ruoli tra
loro complementari. Senza la forza le occasioni storiche
si vanificano e la virtù resta inoperante. Senza la
forza il consenso può essere rovesciato. Senza il
consenso la forza delle armi, utile in principio,
si rivela nel tempo edificata su un fondo argilloso.
La preferibilità di una forma istituzionale
va valutata per la sua stabilità e non per astratti
criteri di giustizia. Tutte le istituzioni - secondo
Machiavelli sono destinate a perire, in un alternarsi
di ordine e disordine, decadenza e sviluppo poiché
la vita degli stati segue un ritmo ciclico in cui
nascita, gioventù, maturità, decadenza e morte si
susseguono inesorabili.
Tre grandi processi, variamente abbinati
tra loro, provocano la fine degli stati: i fenomeni
degenerativi propri di ciascuna forma istituzionale
(la monarchia degenera in tirannide, laristocrazia
in oligarchia, la democrazia in anarchia); lalternarsi
ciclico delle tre forme istituzionali; la conquista
a opera di stati più forti. Introducendo gli opportuni
bilanciamenti, le costituzioni miste dovrebbero poter
ritardare congiuntamente i tre processi.
Ammaestrato a un prudente relativismo
storico, Machiavelli non esprime ricette assolute:
normalmente più stabile e duraturo è lo stato misto
a base popolare e a struttura sociale gerarchica,
fortemente centralizzato nel sistema di decisione
politica e altrettanto disciplinato nel sistema di
accesso al governo. Sparta e la repubblica romana,
dove questa mediazione equilibratrice trovò felice
attuazione, dimostrano che la libertà si esercita
solo entro un sistema istituzionale che sappia mediare
ed equilibrare, con opportuni pesi e contrappesi,
le spinte opposte dei gruppi sociali, in particolare
quelle dellaristocrazia e dei ceti popolari
urbani. Se questo sapiente equilibrio viene meno,
subentrano le lotte di fazione, i sentimenti collettivi
alimentati dalle virtù civiche si disgregano e lo
stato va incontro alla rovina. II pericolo per lo
stato non è dunque negli antagonismi, ma nell'incapacità
di mediarli.
La virtù civile è tutt'altro che
naturale: essa è un'opera d'arte, un delicato e fragile
artificio. Le collettività umane sono esposte al male
dell'individualismo, della faziosità, dell'ambizione:
in questo corpo così vulnerabile, come un medico,
l'uomo di stato dovrà saper cogliere i sintomi di
crisi e adottare le opportune terapie.
Momento rilevante per innervare e
materiare le virtù civili nella vita collettiva di
uno stato è l'istituzione religiosa, che Machiavelli
identifica con una forza interamente secolarizzata
che, come ha notato Chabod, ascende dall'alto, saviamente
ammaestrando gli animi e raffermandoli nell'adempimento
dei loro doveri civili". Coerente con la sua
concezione che ripone nel vivere politico la più alta
missione dell'attività umana, Machiavelli ritiene
che il paganesimo ha assolto un'alta funzione civile
nel mondo greco-romano, là dove invece il cristianesimo
insinua la rassegnazione, scoraggia gli spiriti attivi
a vantaggio della contemplazione e dell'umiltà.
La visione delle relazioni interstatali
è in Machiavelli altamente conflittuale: la competizione
ostile è la condizione naturale della convivenza tra
stati. La guerra cè, ineluttabile: deprecarla
non serve. Serve combatterla quando necessario, conoscendo
le leggi specifiche che la governano. La forza militare
assicura il mantenimento del potere all'interno e
l'esistenza e la grandezza dello stato all'esterno.
Tutti gli stati si fondano su buone
leggi e buone armi: "Non può essere buone leggi
dove non sono buone arme, e dove sono buone arme conviene
sieno buone leggi".
Se nessuna forza militare può surrogare
la debolezza politica e civile di uno stato, inversamente
non ci sono solide istituzioni se non ci sono forti
eserciti. Addebitando la crisi italiana anche alla
debolezza militare, Machiavelli; coglie una delle
cause di questa debolezza nel declino dellesercito
e dell'arte della guerra feudali.
Il suo rifiuto delle truppe professionali
mercenarie prefigura perciò un rinnovamento parallelo
delle virtù militari e delle virtù civili. Quel rinnovamento
cui tende tutta l'opera del grande umanista italiano.
LA FONDAZIONE DELLA SOVRANITÀ IN
BODIN
Mentre in Italia il sogno di Machiavelli
di una unificazione politica guidata da un principe
illuminato non giungerà mai a compimento, nello stesso
periodo è vivo in Francia, dove l'unità politica è
già una realtà, il dibattito sulla fondazione della
sovranità. Nella Francia della seconda metà del Cinquecento,
travagliata dai conflitti religiosi, si esprimono,
intatti, forti resistenze all'affermazione dello stato
centralizzato, sia da parte dei ceti feudali che degli
ugonotti, che vedono nell'autorità dello stato una
grave minaccia per le proprie autonomie. Così, per
esempio, nelle teorizzazioni dei "monarcomachi"
(Iunius Brutus, Vindiciae contra tyrannos, 1579)
si sostiene il diritto di resistenza al re tiranno,
cioè al re che non rispetta il patto (feudale) sancito
nel diritto consuetudinario e che tenta di imporre
la propria autorità alle rappresentanze dei ceti.
Nel vivo dibattito teorico aperto
dalla crisi delle guerre di religione, emerge la figura
di Jean Bodin (1529-1596), consigliere di Enrico III
e noto esponente del partito dei politiques: schierati
su posizioni monarchico-moderate, i politiques
invocano nel re il garante dell'ordine, della
concordia e dell'unità politica dello stato, al di
sopra delle fazioni religiose. II capolavoro di Bodin,
i Six livres de la Republique (Sei libri dello
stato) uscito nel 1576, a quattro anni dalla strage
di San Bartolomeo, contiene la teorizzazione più consapevole
del processo di formazione dello stato europeo centralizzato
e burocratico. Quella che in Machiavelli era ancora
un "arte", diviene in Bodin una vera
e propria scienza delle istituzioni, dei poteri e
delle funzioni dello stato, alla quale concorrono
la storia, la filosofia, la giurisprudenza e una metodologia
rigorosa. Con essa Bodin abbandona la teoria della
sovranità per diritto divino e la concezione patrimonialistica
e dinastica del potere monarchico, imprime al pensiero
politico una svolta di portata pari a quella di Machiavelli,
prelude alla teoria hobbesiana dell'impersonalità
dello Stato.
Bodin teorizza l'incontrastata autorità
del potere civile, fonte e garanzia del bene supremo
dell'ordine: con questo, egli suggerisce la via d'uscita
politica alla crisi di gestazione dello stato assoluto.
La sovranità, potere indivisibile, inalienabile, incomunicabile
e perpetuo, non limitato o condizionato da altre autorità
o poteri, è prerogativa esclusiva dello stato. La
sovranità costituisce il principio giuridico che giustifica
la centralizzazione monopolistica del potere statale,
lunicità delle fonti del diritto civile, lautonomia
della sfera pubblica rispetto a quella privata e l'indipendenza
della sfera politica da quella religiosa.
Per stato - secondo Bodin - si intende
l'unione di un popolo sotto una signoria sovrana "il
governo legittimo che si esercita con potere sovrano
su diverse famiglie e su tutto ciò che esse hanno
in comune fra loro", mentre "per sovranità
si intende quel potere assoluto e perpetuo che è proprio
dello stato" e che assicura la coesione tra le
sue varie membra. Vertice unico e supremo nella scala
gerarchica dei poteri terreni, responsabile dei suoi
atti davanti a Dio ma non agli uomini, il potere sovrano
è legibus solutus, non limitato da leggi positive;
esso è continuo e perpetuo, inalienabile e irrevocabile.
La preesistenza allo stato di una
comunità nazionale o di una società civile è radicalmente
esclusa da Bodin, in quanto incompatibile con la dottrina
della sovranità: solo un sovrano comune istituisce
una comunità politica. La cittadinanza si definisce
come soggezione a un potere sovrano: cittadino è un
"suddito libero che dipende dalla sovranità altrui".
La comunanza di consuetudini, di leggi, di lingua,
di religione, di radici territoriali, di interessi,
non fa di un uomo un cittadino e di un gruppo una
comunità statale; reciprocamente, i sudditi possono
essere "diversi per lingua, legge, religione,
consuetudine, origine". Il vincolo politico è
autonomo e superiore a ogni altro vincolo. Tutti gli
istituti della società civile - ordini, associazioni
religiose, corporazioni, municipalità, società commerciali
- devono i loro poteri, privilegi e diritti alla volontà
sovrana.
Potere assoluto non vuol dire tuttavia
potere illimitato e arbitrario. II potere sovrano
è sottoposto intanto alla summa potestas di
Dio, da cui dipendono le immutabili leggi divine e
naturali, con i loro diritti e obbligazioni. Proprio
il dovere di onorare i patti, le convenzioni e i giuramenti
nei riguardi dei sudditi e di altri sovrani, impone
il rispetto delle leges imperii, relative alla
struttura e allassetto fondamentale del regno,
"connesse alla corona e a questa inscindibilmente
unite". Tra queste leggi, che oggi diremmo "costituzionali",
Bodin pone l'inalienabilità del territorio dello stato
e il sistema di divisione della società in ordini.
Distinguendo sfera pubblica e sfera privata, Bodin
circoscrive alla prima le competenze invalicabili
del sovrano. La sfera pubblica rispetterà le norme
relative ai rapporti di proprietà, ai rapporti economici
tra privati cittadini e ai rapporti tra i sudditi
e lo stato, e riconoscerà lautonomia della sfera
privata con i suoi inviolabili diritti. Ogni famiglia,
corpo o collegio "è un diritto di comunità legittima
sottostante al potere sovrano". Non costituisce
invece un limite all'azione del sovrano il diritto
consuetudinario: là dove esso vige, è per libera e
revocabile volontà del sovrano, che esplicitamente
lo trasforma in una legge dello stato. II rispetto
delle leggi costituzionali può venir meno solo in
circostanze eccezionali, ove il supremo interesse
collettivo richieda decisioni contrarie alle leggi
e agli impegni assunti. La sopravvivenza dello stato
non è per Bodin mera legge della forza, non deborda
mai dal supremo interesse comune. Così, egli vincola
l'azione del sovrano a obblighi generici quali la
giustizia, la sicurezza e la salute pubbliche, la
promozione delle virtù civili, morali e religiose
dei sudditi, ma evita sapientemente di determinare
le normative specifiche e gli obblighi concreti cui
essa è sottoposta.
Prerogativa peculiare del potere
sovrano è la funzione legislativa. Dettando, applicando
e interpretando le leggi per tutta la comunità, il
sovrano esercita unitariamente e incondizionatamente
il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. II
sovrano ha anche altre prerogative: decreta la guerra
e la pace con gli stati stranieri; detiene il monopolio
del prelievo fiscale, dell'emissione di moneta e della
forza militare; nomina i magistrati; è corte inappellabile;
concede prerogative, privilegi e dispense su particolari
materie. II potere sovrano è indivisibile: se
non lo fosse, lo stato perderebbe la sua unità e subentrerebbe
lanarchia. Indivisibilità del potere non vuol
però dire sua inarticolazione. In uno stato ben ordinato
alcune prerogative, come l'amministrazione della giustizia
o le funzioni di culto, possono venir demandate ad
altri, per motivi di funzionalità o di opportunità,
avendo cura che tali cariche siano rigorosamente distinte
l'una dall'altra. Soprattutto, la titolarità della
sovranità può distinguersi dal suo effettivo esercizio.
Bodin introduce così una capitale distinzione giuridica
e politica tra stato e governo: gli affari di stato
concernono la salvaguardia e lesercizio della
sovranità e delle sue prerogative, mentre il governo
è la gestione amministrativa degli affari correnti.
La forma di uno stato dipende da chi ne è sovrano",
quella del governo dall'apparato che esercita il potere
esecutivo.
Bodin cerca non un impossibile stato
perfetto, ma uno stato ben ordinato, e accorda la
sua preferenza a un regime monarchico legittimo, temperato
da un governo popolare. La monarchie royale, questo
il termine con cui Bodin identifica tale regime, assicura,
a suo parere, un grado di giustizia e di moralità
superiore a ogni altra forma istituzionale, e garantisce
l'obbligazione reciproca tra sovrano e cittadini:
luno accorda giustizia e protezione, i secondi
obbedienza e fedeltà.
La distinzione della monarchia legittima
dalla tirannia e dal dispotismo si muove entro coordinate
tradizionali: sia il despota che il tiranno sono signori
delle persone e dei beni dei sudditi, ma il primo
ne ha il titolo mentre il secondo, usurpatore di diritti
non suoi, no. Sovranità non mediata dalla legge, la
monarchia signorile o dispotica è una forma arcaica
di potere personale conforme alla natura primitiva
dell'uomo: essa si esercita dove manca una proprietà
privata dei sudditi distinta da quella del sovrano.
La tirannide è per essenza illegale, non tanto per
il suo esercizio, quanto per la presa illegale del
potere: il tiranno è un suddito ribelle, reo di lesa
maestà. Circa il diritto di resistenza al tiranno
Bodin attua un prudente compromesso tra formalismo
giuridico e realismo politico. Se si tratta di un
tiranno ex defectu tituli (senza il titolo
per esercitare il potere), la resistenza attiva è
doverosa, perché esiste un detentore legittimo della
sovranità da restaurare al potere; se invece si tratta
di un tiranno ex defectu exercitii (che esercita
il potere con la violenza), la resistenza è inammissibile
perché dal punto di vista giuridico chi agisce da
tiranno è pur sempre il sovrano legittimo.
IL GIUSNATURALISMO Dl ALTHUSIUS,
GROZIO E PUFENDORF
II problema di fondo affrontato dal
giusnaturalismo moderno è quello della fonte del diritto,
dell'origine e dei limiti del potere dello stato,
sia nel rapporto con gli altri stati, sia nel rapporto
con i sudditi. Il giusnaturalismo sostiene che tale
fonte va ricercata in un diritto naturale, prerogativa
degli uomini in quanto tali, che precede il diritto
positivo, cioè la legislazione codificata nei
singoli stati.
La tradizione fa di Johannes Althusius,
Huig van Groot (italianizzato in Grozio) e Samuel
Pufendorf rispettivamente il precursore, il fondatore
e il teorico compiuto del giusnaturalismo.
Per Althusius la scienza politica
è l'"arte di consociare gli uomini perché istituiscano,
coltivino e conservino tra di loro la vita sociale".
Essa riposa a un tempo sulla naturale disposizione
degli uomini alla vita associata, sui legami utilitaristici
che questa instaura e sul fondamento contrattualistico
e federalistico dello stato. I1 piano di base è dato
dalla famiglia, la più elementare consociazione privata.
Città e province - comunità territoriali di tipo superiore
che accolgono in sé un certo numero di famiglie e
di corporazioni volontarie - convengono di federarsi
in unassociazione pubblica universale, lo stato,
e di rispettare l'autorità che ne è a capo e la legge
comune.
Tutte le relazioni politiche e sociali
si reggono sui principi del consenso e del
contratto: la volontarietà e l'obbligazione
del patto e i vincoli di consociazione che ne scaturiscono
sono alla base di ciascuno dei livelli in cui si articola
la convivenza umana, dalla famiglia allo stato. La
sovranità, in senso pieno, appartiene al popolo, non
è alienabile ed è esercitata, in forma revocabile,
su delega dell'intera comunità, da uno o più magistrati.
"Althusius - ha scritto Gierke - riferisce alla
sovranità popolare il concetto di sovranità degli
assolutisti", in particolare di Bodin, "conservandolo
in tutto il suo risoluto rigore", con la precisazione
che per Althusius il popolo è, sostanzialmente, il
sistema di ceti o ordini e di consociazioni corporative
che istituisce la superiore consociazione statale.
Con la sua grandissima, immediata
risonanza, il De iure belli ac pacis di Grozio
segna l'atto di nascita teorica del diritto internazionale.
L'esigenza di una regolamentazione giuridica dei rapporti
fra gli stati, già emersa con le scoperte geografiche,
divenne ineludibile con la Riforma, che rese inaccettabile
alle potenze protestanti il tradizionale ruolo di
arbitrato attribuito al papato, e con il rapido sviluppo
della competizione commerciale: con Grozio, questa
esigenza assume organica veste dottrinaria. Nel suo
pensiero l'eredità dello spirito di Erasmo si sposa
con la coscienza dei termini più complessi in cui
si pongono i rapporti tra gli stati.
Per Grozio il diritto naturale ha
forza normativa anche nelle relazioni tra stati sovrani
e subordina a sé, con precisi limiti e freni, la ragion
di stato. II diritto internazionale si configura come
uno corpo di princìpi normativi in grado di regolare
i rapporti tra stati sovrani, autonomi e originari,
giuridicamente uguali tra loro, mediante norme consuetudinarie
e accordi di vario tipo ed estensione (trattati, convenzioni,
patti). Grozio si propone di mediare la duplice necessità
di difendere lo stato senza distruggere la comunità
internazionale e di difendere la comunità internazionale
senza inficiare la sovranità dei singoli stati.
Nell'intenzione di Grozio, linstaurazione
pratica del diritto internazionale avrebbe dovuto
frenare la guerra e i suoi orrori. A una prospettiva
lungimirante, un ordinamento giuridico paritario tra
stati sovrani appare, oltre che coerente con il generale
appetitus societatis, anche utile a qualunque
tipo di stato, i cui interessi si perseguono meglio
nella pace che nella confusione e nell'orrore della
guerra.
II convergere degli uomini su comuni
terreni d'intesa, impegnando gli stati al rispetto
di alcuni diritti umani fondamentali, avrebbe dovuto
assicurare, se non l'obiettivo massimo della pace
e della soluzione pacifica delle controversie interstatali,
almeno quello minimo di umanizzare la guerra.
La guerra, infatti, seguita per Grozio
a costituire una modalità di soluzione delle controversie
tra stati in assenza di un superiore arbitrato che
preservi la pace; ma essa gli appare solo una soluzione
ultima, in larga misura evitabile, e non un passaggio
obbligato e fisiologico nella relazione tra stati.
La guerra non ha carattere assoluto: i principi del
diritto naturale, la base etico-giuridica che regola
la normale convivenza tra gli uomini non possono venire
sospesi nemmeno in situazioni estreme come la guerra.
Anche i rapporti bellici, infatti, debbono e possono
venir regolati in base a principi di giustizia e di
diritto
Ragioni di interesse o di utilità
politica non rendono legittima una guerra: la sola
guerra giusta è quella che determina una violazione
dell'ordine giuridico fondato su convenzioni tra stati.
Anche i comportamenti dei combattenti
nella condotta di guerra e i diritti spettanti al
vincitore di una guerra legittima sono sanciti, limitati
e subordinati al diritto.
Grozio affronta la fondazione filosofica
di tale progetto con un chiaro programma metodologico.
Egli vuole giustificare in modo razionale i concetti-chiave
della sua costruzione, sul modello dei principi matematici,
senza ricorrere a presupposti teologici: "Mi
sono preoccupato - scrive - di ricondurre le prove
di ciò che si riferisce alla legge di natura a certe
concezioni fondamentali indiscutibili, che nessuno
può negare senza fare violenza a se stesso. I princìpi
di questa legge sono infatti in sé chiari ed evidenti,
quasi altrettanto evidenti di ciò che percepiamo per
mezzo dei sensi esterni". Grozio pone a fondamento
del diritto naturale l'appetitus societatis, id
est communitatis, ovvero la socievolezza della
natura umana, limpulso a vivere in una società
ordinata e tranquilla. Immutabile come la natura umana,
conforme ai bisogni e alla socievolezza dell'uomo,
il diritto naturale, pur rimandando indirettamente
a Dio, sussisterebbe anche se Dio non esistesse o
non si curasse delle cose umane: tanto basta, a Grozio,
per fondare l'autonomia del diritto dalla teologia
(e testo 4).
L'appetitus societatis non
esige una società qualsiasi, ma una società pacifica
e razionalmente ordinata, sia pur nei limiti dell'intelligenza
umana. La pace è dunque in se stessa un bene . Pur
riconoscendo nella ricerca dell' utile un movente
che induce l'uomo a dare disciplina giuridica alla
convivenza sociale, Grozio respinge dunque ogni fondazione
utilitaristica o convenzionalistica del diritto. Nemmeno
la forza cioè il potere di sanzionare la trasgressione,
costituisce parte integrante del diritto. Linclinazione
umana al diritto è naturale, universale, intrinsecamente
razionale, e non ha bisogno né dell'utile - di per
sé relativistico - né del timore della sanzione. "Senza
diritto - conclude - nessuna società può sussistere."
I contenuti del diritto naturale sono per Grozio conoscibili
deduttivamente, mediante principi di ragione, e induttivamente,
in base al consensus gentium: quando popoli
diversi tra loro per istituzioni, religioni e culture
si regolano con principi giuridici analoghi, lì riconosciamo
il diritto naturale.
Le regole razionali fondamentali,
gli obblighi giuridici veri e propri sono: "lastenersi
dalle cose altrui; la restituzione di ciò che appartiene
ad altri e che noi deteniamo, e del profitto che ne
abbiamo tratto; lobbligo di mantenere i patti;
la riparazione del danno arrecato per propria colpa;
I incorrere in una pena meritata per trasgressione".
Dall'inviolabilità dei patti scaturiscono
i diritti civili; lobbligo al rispetto degli
uni impone anche il rispetto degli altri. All'origine
delle forme civili di convivenza Grozio pone un contratto
libero e volontario, punto di mediazione tra diritto
naturale e diritto positivo. Sospinti dalla crescita
demografica, dalla divisione del lavoro, dalla penuria
di terra, i gruppi umani passano da uno stato di comunismo
originario a un regime di proprietà privata; il contratto,
che egli concepisce come dotato di effettiva storicità
e non come mera ipotesi razionale, si situa nel punto
di transizione. II fondamento volontario e contrattualistico
della proprietà non indebolisce lefficacia delle
prescrizioni del diritto naturale che ne impongono
la tutela e il rispetto. La proprietà, lobbedienza
dovuta dai sudditi al potere sovrano, il vincolo del
potere sovrano ai contenuti originari del patto e
ogni altro istituto che discenda dal contratto istitutivo
della vita sociale, traggono infatti validità dal
principio naturale "pacta sunt servanda".
II carattere naturale, originario del diritto
precede dunque lo stato e ne vincola l'attività legislativa
e politica: compito dello stato è tutelare il diritto,
assicurandone il godimento, e promuovere l'utilità
comune cui debbono sottostare i diritti individuali
e gli interessi privati. Dotato di autonoma personalità
giuridica, lo stato non coincide con chi esercita
concretamente la sovranità. II potere politico si
sottopone al diritto naturale, al rispetto dei fini
propri della comunità statale, alle leggi fondamentali
che ne dettano la forma istituzionale. Queste tesi,
che anticipano principi costituzionalistici, coesistono
in Grozio con quelle dell'irrevocabilità giuridica
del sovrano e dell'illegittimità della resistenza,
che invece persistono in un'ottica assolutistica.
La dottrina giusnaturalistica di
Pufendorf costituisce una sistemazione e uno sviluppo
di quella di Grozio, condotta in chiave più marcatamente
laica e razionalistica e tenendo conto dell'elaborazione
di Hobbes (vedi Unità 12). Rivendicando l'autonomia
della scienza del diritto, volta a disciplinare la
dimensione sociale dell'agire umano, da interferenze
teologico-religiose, Pufendorf si propone di ricavare
i principi fondamentali del diritto naturale, che
per la loro universalità, perpetuità e conformità
con la natura delle cose debbono ispirare il legislatore
nel determinare gli istituti giuridici positivi.
Alla base di tale indagine, condotta
con metodo e contenuto razionali! è l'esame della
natura umana, con le sue condizioni e inclinazioni.
Scrive Pufendorf: "Luomo è un animale preoccupatissimo
della propria conservazione, per se stesso bisognoso
di molte cose, incapace di vivere senza l'aiuto dei
suoi simili, grandemente abile a dare e a ricevere
vantaggi, e ciononostante spesso malvagio, arrogante,
facilmente irritabile, pronto e valido all'offesa.
A un essere siffatto, perché si possa conservare e
possa godere dei beni che gli si presentano, è necessario
di essere socievole, cioè di unirsi con i suoi simili
e di comportarsi verso di essi in modo da non offrir
loro occasione di nuocergli, ma piuttosto motivo di
salvare o di promuovere il proprio interesse. Perciò
il fondamento della legge naturale è il seguente:
ciascuno, per quanto dipende da lui deve promuovere
e mantenere con i suoi simili uno stato di socievolezza
pacifico, conforme in generale all'indole e alle finalità
del genere umano".
Pufendorf distingue uno stato di
natura puro, sorta di idea-limite, da uno stato di
natura "temperato o parziale", dotato di
effettiva storicità. Lo stato di natura puro si configura
come uno stato di assoluta libertà e uguaglianza naturali:
nessuno è sottoposto al comando di altri né ha altri
a sé sottoposti, tutti possono parimenti governare
le proprie azioni secondo i dettami della ragione.
Lo stato di natura puro equivale però anche a una
condizione di estrema miseria e debolezza: privo di
protezioni, atomo sperso in un mondo ostile, assillato
dalla povertà e dal bisogno, l'uomo riesce a stento
a provvedere alla propria conservazione. Di fatto,
lo stato di natura effettivamente esistito mitiga
gli svantaggi dello stato di natura puro: già dispone
di proprie forme associative, tra cui la famiglia,
strutturate su basi di parità e uguaglianza; è tendenzialmente
più pacifico che bellicoso (l'uguaglianza delle forze
risultando "atta più a frenare che a eccitare
la volontà di nuocere"); in esso, soprattutto,
l'amor di sé che inclina a preoccuparsi solo della
propria autoconservazione è mitigato dalla naturale
socievolezza.
La maggioranza degli uomini è in
grado così di seguire la ragione più che l'impeto
della passione e di riconoscere almeno tre precetti
della legge naturale: nessuno deve offendere l'altro
se non è provocato; a ciascuno deve essere permesso
di godere dei propri beni; ciascuno deve mantenere
le promesse fatte. L'uomo, però, oltre che ragione,
è anche passione e desiderio; inoltre, anche lo stato
di natura temperato e parziale è privo di una autorità
regolatrice. In questo modo la pace resta insicura
e precaria, la legge naturale manca di efficacia,
l'effettivo esercizio dei diritti degli individui
e dei gruppi non è adeguatamente garantito. La legge
di natura, inoltre, non definisce le modalità di impiego
delle risorse: di conseguenza allo stato di natura
non vige in principio alcun sistema proprietario,
le cose sono semplicemente res nullius, a disposizione
di tutti. L'originario ius omnium in omnia è
semplicemente un diritto indefinito, e non un diritto
limitativo che escluda altri dal suo beneficio. II
diritto alla proprietà privata non è dunque implicito
nella legge di natura ma presuppone una convenzione,
tacita o espressa, in base alla quale gli uomini ne
stabiliscono limiti e forme ancor prima dell'istituzione
vera e propria dello stato. Con tutto ciò il diritto
di proprietà è un istituto di diritto naturale, anziché
positivo, nel senso che la sua opportunità viene riconosciuta
dalla retta ragione in considerazione delle condizioni
della vita sociale.
Nel passaggio allo stato civile,
Pufendorf distingue formalmente il preliminare pactus
unionis tra eguali, i cui contraentisinguli
cum singulis deliberano di associarsi in
perpetuo provvedendo con comuni delibere alla comune
salvezza e sicurezza, il pactus ordinationis, che
istituisce la forma di governo, infine il pactus
subiectionis, come i precedenti libero e volontario,
con cui la società nel suo insieme conferisce il potere
all'autorità civile, instaura la personalità morale
e giuridica dello stato e obbliga tutti i contraenti
all'obbedienza. La distinzione sottolinea sia la libertà
del corpo sociale di scegliere il sistema istituzionale,
sia i limiti costituzionali cui è contrattualmente
tenuta l'autorità civile nei riguardi dei diritti
individuali e sociali, che non vengono (come in Hobbes)
conferiti per intero al sovrano. Lo stato realizza
l'unione perpetua di tutte le volontà particolari
che, sottoponendosi alla volontà dell' autorità civile
, ne accolgono l ' opera legislativa in merito ai
fini e alla sicurezza della società.
Pufendorf applica anche allo stato
la titolarità del diritto di autoconservazione. Qui,
assecondando la logica centralizzatrice dell'assolutismo,
vedendo nella divisione e nella delegabilità dei poteri
una permanente minaccia di frantumazione e di conflitto,
Pufendorf, come già Hobbes, teorizza l'unicità, indivisibilità
e inalienabilità del potere. Il principio di autoconservazione
dà altresì facoltà allo stato, ove ne sia minacciata
l'integrità e la sicurezza, di sospendere i principi
del diritto naturale nell'attività legislativa. Una
rilevante correzione rispetto a Hobbes riguarda invece
l'origine dell'obbligazione. La legge è a quella deliberazione
con cui il sovrano obbliga il suddito ad agire in
conformità delle sue prescrizioni". Ora, poiché
diritto non è ciò che impone il più forte, "il
diritto di comandare non può fondarsi sulla sola e
nuda onnipotenza"; la volontà del sovrano deve
essere una volontà razionale, non un mero e insindacabile
arbitrio. Disponendo del monopolio della forza, lo
stato può "infliggere ai trasgressori dell'utilità
comune un male presente e sensibile " . Ma la
forza coattiva dello stato e la constatazione utilitaristica
che la trasgressione ha un prezzo superiore all'osservanza
della legge sono solo la fonte "esterna"
dell'obbligazione. Come il potere civile non nasce
dalla pura forza o da una superiorità naturale di
qualcuno, così pure la mera coercizione e il timore
della pena non bastano a impedire al suddito di tentare
di sottrarsi all'obbligazione. A tale forza esterna,
per quanto grande, Pufendorf associa una forza interna",
il contenuto razionale della legge, la persuasività
delle sue giuste motivazioni, che introduce "un
vincolo interno alla libertà della nostra volontà".